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VIOLAZIONI 231: NIENTE RESPONSABILITÀ SE NON C'È VANTAGGIO ECONOMICO

2 minuti, Redazione , 13/12/2019

Violazioni 231: niente responsabilità se non c'è vantaggio economico

Non c'è responsabilità per violazione di norme antinfortunistiche ex "231" se non viene provato il vantaggio economico. Cassazione 49775/2019

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La Corte di Cassazione  nella Sentenza n. 49775 del 9 dicembre 2019, ha affermato che non sussiste responsabilità amministrativa, a norma del dlgs  231/2001 per violazione di norme antinfortunistiche,  se non viene provata una  prassi aziendale contraria alla legge o un vantaggio  economico per l'azienda derivante dalle mancanze organizzative e di vigilanza .

La disposizione, ricorda la sentenza,  prevede infatti che  la responsabilità da illecito amministrativo dell'ente si riferisce a  reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quelli apicali.

Nel caso  giunto all'attenzione della Cassazione,  un operaio aveva subito gravi lesioni per essere stato investito  da un carico di bitume nell'operazione di caricamento del suo camion nel cortile dell'azienda,   imputata per l'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001 come anche il datore di lavoro, condannato in primo grado per lesioni personali. In appello l'azienda è stata condannata mentre per il datore di lavoro risultavano scaduti i termini di prescrizione.

Secondo il ricorso dell'azienda in Cassazione , la prassi scorretta di utilizzo di una pala meccanica per caricare il camion non risultava acclarata ; in particolare, vengono richiamate le deposizioni testimoniali in base alle quali non risulta che il caricamento mediante pala costituisse una modalità   usuale.  La società ricorrente ribadisce  anche quanto già sostenuto nel ricorso dal datore di lavoro ,  e cioé che l'iniziativa di effettuare il carico mediante pala meccanica fu  una "decisione estemporanea". 

Per gli ermellini  effettivamente  non risulta chiaro nella motivazione della sentenza  l'"interesse" o il  "vantaggio" della società perseguito con questo comportamento, cui la corte di Appello fa solo  un sommario rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado . Viene invece ricordato che  in tema di responsabilità degli enti  derivante da reati colposi  i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio  per il soggetto agente   si verificano :

  • quando l'autore del reato abbia  violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un  risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e,
  • qualora l'autore del reato abbia violato   sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della  roduzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il  vantaggio stesso (Sez. 4, Sentenza n. 38363 del 23/05/2018 

Nel caso di specie  invece , né l'uno, né l'altro criterio di imputazione risultano osservati,  quindi il ricorso della Società viene accolto dalla Suprema Corte  e la sentenza viene rinviata per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

Allegato

Cassazione 49775 2019 Violazioni 231

Tag: SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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