L’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, approvato da Camera e Senato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, mira a rafforzare il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 ed è stato modificato in sede di conversione.
In particolare, per i crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Esteso inoltre l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche tramite F24 a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e non solo ai soggetti titolari di partita IVA. Si segnala che, come indicato nel Dossier della Camera dei Deputati, tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).
E’ stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. In particolare:
- qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione. Il contribuente ha i successivi 30 giorni per fornire chiarimenti. L’iscrizione a ruolo non avviene se il contribuente paga entro i successivi 30 giorni altrimenti l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
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nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo si applica una sanzione
- pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro
- pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.