E’ esclusa la responsabilità solidale tra un soggetto (cedente) un altro soggetto (cessionario) per il pagamento di imposte e sanzioni a carico del primo, nel caso di cessione d’azienda effettuata in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., anche se quest’ultimo è avvenuto prima dell’entrata in vigore della normativa che esclude espressamente detta la responsabilità (art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 472/1997).
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Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 21 del 6 dicembre 2019 resa a seguito d’istanza di consulenza giuridica.
Nello specifico, il dubbio riguardava la possibilità di applicare il comma 5-bis, introdotto nell’art. 14 del d.lgs. 472/1997 ed entrato in vigore in data 1 gennaio 2016, anche nell’ambito di un accordo di ristrutturazione presentato in data precedente alla nuova disposizione.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità dell’esclusione della responsabilità solidale alla fattispecie in esame in quanto la norma introdotta esprime un principio generale già consolidato nelle procedure fallimentari e quindi applicabile in via interpretativa anche agli accordi di ristrutturazione, in virtù della medesima finalità pubblica a cui rispondono dette procedure e a prescindere dalla data di entrata in vigore della disposizione.
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