Ieri sera, giovedì 5 Dicembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla riforma del processo civile.
Il d.d.l. proposto dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, reca delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
L’obiettivo del provvedimento, tramite l’adozione da parte del Governo di prossimi decreti legislativi, è quello di intervenire in materia di processo civile in termini di maggiore speditezza, semplificazione e razionalizzazione del rito. Tali esigenze risultano ancorpiù fondamentali per accrescere e rendere più competitivo il Paese sul mercato internazionale.
In particolare, come indicato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, il contenuto del d.d.l. riguarda i seguenti punti chiave:
- rendere il processo più celere: riducendo i termini per svolgere le diverse fasi, incidendo sullo svolgimento dell’attività del giudice e delle parti anche tramite l’utilizzo degli strumenti telematici;
- incentivare l’utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per determinate materie (la mediazione è resa obbligatoria nelle controversie derivanti da contratti di mandato e rapporti di mediazione). Allo stesso tempo escluderne l’obbligo in altri ambiti ove tali strumenti si sono rivelati poco efficaci, quali la responsabilità sanitaria, i contratti finanziari, bancari e assicurativi(come disposto dall’art. 2 del d.d.l.);
- semplificare e accelerare la disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. In particolare è prevista la sostituzione del procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato(cfr. art.3 d.d.l.);
- ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere, anche per il procedimento collegiale, l’utilizzo del ricorso come atto introduttivo (cfr. art. 4 d.d.l.);
- assimilare il processo davanti al giudice di pace al modello previsto dinanzi al tribunale in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione(cfr. art 5 d.d.l.);
- prevedere disposizioni per ridurre i tempi e i costi della procedura di espropriazione immobiliare quali l’autorizzazione del giudice nei confronti del debitore a vendere direttamente il bene pignorato senza tuttavia pregiudicare le garanzie dei creditori (art. 8 ddl);
- introdurre uno speciale procedimento di mediazione in materia di scioglimento delle comunioni. In caso di esito negativo dello stesso, il mediatore (scelto tra avvocati e notai iscritti ad un apposito elenco) deve redigere una relazione finale da utilizzare nel successivo procedimento contenzioso (cfr. art.10 d.d.l.).
- Comminare specifiche sanzioni nei casi di responsabilità aggravata delle parti e dei terzi, riconoscendo quale soggetto danneggiato l’amministrazione della Giustizia, valorizzando il dovere di leale collaborazione.
Queste sono alcune delle novità introdotte dal disegno di legge, nell’ottica di semplificare il rito e garantire il principio della ragionevole durata del processo, pur mantenendo il rispetto delle garanzie del contraddittorio tra le parti.