A decorrere dal 25 dicembre 2019, l’art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione che vanno sempre tassati per trasparenza in capo ai soci, con la stessa tassazione applicabile, come se i soci avessero percepito gli utili direttamente senza il tramite della società semplice.
Di conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di
- persone fisiche,
- titolari di reddito d’impresa individuale o società di persone
- soggetti IRES.
Si ricorda che le società semplici soggiacciono a specifiche regole sulla tassazione del proprio reddito: i redditi delle società semplici residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le regole di determinazione del reddito per le società semplici, che non possono esercitare attività di tipo commerciale, sono analoghe a quelle delle persone fisiche.
La legge di bilancio 2018 ha apportato modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate allineando il regime fiscale applicabile ai redditi da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate, con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva al 26 per cento.
Tali modifiche avevano creato dei problemi applicativi per le società semplici che vedevano concorrere i dividendi al 100%.
L'articolo 32-quater in commento pone fine a questo mancato coordinamento prevedendo che il regime dei dividendi percepiti dalle società semplici è quello della trasparenza e pertanto vengono imputati ai soci e seguono la tassazione propria di ognuno di essi.
Si prevede dunque un trattamento fiscale differenziato degli utili che sono distribuiti alle società semplici - in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione - anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale - dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia, secondo la provenienza. Di conseguenza:
- con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR (che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi per tali soggetti), i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione SC al rigo RF58;
- per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR (che disciplina il trattamento degli utili con riferimento al reddito d’impresa), i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti e pertanto devono essere assoggettati a tassazione per la misura del 58,14 da indicare nella dichiarazione dei redditi nei righi RF58, per le imprese in contabilità ordinaria oppure RG 26 per le imprese in contabilità semplificata;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65 del TUIR) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26 per cento.
In sostanza si applica a modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto colpito, anche ove non vi fosse il tramite della società. Per la situazione precedente si rimanda alla lettura dell'articolo I dividendi e le plusvalenze nella società semplice.