Il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, fa perdere il diritto al beneficio fiscale anche se il mancato trasferimento della residenza del contribuente è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull’immobile stesso, così si è espressa la Corte di cassazione con la Sentenza del 31 ottobre 2019 n. 28061.
La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto ha evidenziato che il contribuente, nonostante il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione, era tenuto a spostare la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile acquistato e non necessariamente presso lo stesso immobile.
E' evidente, quindi, che la normativa vigente subordina il diritto all'agevolazione all'effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, a nulla rilevando il fatto che l'immobile sia effettivamente abitabile. Nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile (Cass. sent. 13346/2016).
Ricordiamo che, ai fini dell’imposta di registro, la disciplina sull’agevolazione prima casa è contenuta nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, dove si stabilisce che il riconoscimento del diritto all'agevolazione è subordinato alla condizione che l'abitazione acquistata si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova, entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.
La disposizione risulta quindi favorevole, in quanto permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi l'immobile non possa essere ancora abitato, bastando, invece, per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.