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PRODOTTI IGIENICO SANITARI: IVA AL 5% NEL COLLEGATO FISCALE

2 minuti, Redazione , 06/12/2019

Prodotti igienico sanitari: IVA al 5% nel collegato fiscale

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: dal 1° gennaio iVA al 5% per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali

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L’articolo 32-ter del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 è stato introdotto in sede di conversione in legge e dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020. La proposta era stata portata avanti da molte parlamentari donne, benchè le proteste non sono mancate in quanto rimangono esclusi molti prodotti per l'igiene femminile.

Si premette che il testo non è ancora stato approvato defintivamente, in quanto la fiducia alla Camera è stata confermata ieri poi il testo passerà all'altro ramo del parlamento per essere convertito in legge nelle prossime settimane.

In particolare, l'articolo32-ter in commento, inserisce il punto 1-quinquies) nella Tabella A, parte II-bis del Decreto IVA (DPR 633/72) che reca l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5% al fine di applicare la misura agevolate d’imposta ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e alle coppette mestruali. Il comma 2 fissa la decorrenza dell’IVA ridotta al 1° gennaio 2020.

Si ricorda che in Italia, le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 633/72, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio:

  • l’aliquota normale è stabilita nella misura del 22 per cento;
  • l’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione per tutti i beni interessati) si applica per una serie di beni e servizi elencati nella parte III della Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972
  • l’aliquota ridotta del 5 per cento (introdotta dalla legge n. 208 del 2015) si applica per i beni e servizi elencati nella parte II-bis della Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 (prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi; basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, tartufi freschi o refrigerati)
  • l’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. Si segnala che la legge di stabilità 2015 ha esteso l'IVA ridotta al 4 per cento alle pubblicazioni commercializzate tramite mezzi di comunicazione elettronica (e-book).

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