La tutela assicurativa antinfortunistica dell’inail per gli studi professionali associati è una libera scelta del singolo professionista non un obbligo, se non viene svolta attività manuale . Questa la conclusione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 21 novembre 2019, n. 30428.
Il caso riguardava uno studio associato di architetti per i quali l'Inail, a seguito di una ispezione aveva chiesto, la regolarizzazione delle posizioni assicurative contro gli infortuni, sulla base di quanto previsto dall'atto costitutivo dello Studio (i singoli architetti sono gli unici a garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio) e sulla interpretazione letterale del n. 7 comma 1 dell'art. 4 tu.n. 1124 del 1965 (che prevede "l'obbligo assicurativo dei soci di ogni tipo di società, anche di fatto e comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale") .
Sia il tribunale del lavoro che la corte d'appello avevano respinto la pretesa dell'INAIL . Per i giudici di merito infatti la situazione dello studio di professionistici non è assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici , come affermava l'Inail, data la natura libero professionale dell'attività .
La Corte di Cassazione conferma le decisioni dei giudici di merito riprendendo quanto già affermato nella sentenza 15971 del 2017 e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 25 del 13 gennaio 2016. Viene infatti affermata come prerogativa esclusiva del legislatore l’estensione dell’area dei lavoratori autonomi agli obblighi assicurativa antinfortunistica, e si ricorda invece l'obbligo alla copertura assicurativa prevista dall’articolo 4 del Dpr 1125 del 1965 in caso di attività manuale (o anche di attivita non manuale come la sovrintendenza ai lavoro, ma solo per i lavoratori subordinati).
In sostanza la Corte costituzionale - e la Cassazione altre pronunce - afferma che " nel caso dell'associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall'INAIL", anche se il professionista resta libero ovviamente di dotarsi di un’assicurazione antinfortunistica.