In caso di omessa denuncia d’infortunio, va effettuato il rapporto all’Ispettorato competente con riferimento al luogo di domicilio del lavoratore o della sede INAIL competente .
Nella Nota 10202 del 29.11.2019 l'Ispettorato nazionale del lavoro in risposta ad un quesito di una sede territoriale chiarisce che , in base all'articolo 17, comma 5, della legge n. 689/1981, "nel caso di illeciti di natura omissiva la competenza si radica nel luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nei termini di legge. Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.
Quindi i rapporti su illeciti di natura formale come ad esempio l'omessa o tardiva denuncia di infortunio all'Inail, devono essere inoltrati alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito è individuata la sede Inail competente, ovvero quella del domicilio dell'assicurato. Sull'argomento l'ispettorato ricorda anche il precedente parere n. 809 del 3 febbraio 2017.
Si ricorda che l'articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, prevede che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti con prognosi " non guaribili entro tre giorni" , indipendentemente da ogni valutazione sulla indennizzabilità dell'infortunio stesso.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e va corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. secondo le in circolari Inail n. 54/2004; n. 34/2013; n. 10/2016) l'obbligo va assolto dal datore di lavoro inviando telematicamente la denuncia di infortunio alla sede Inail competente per territorio in base al domicilio del soggetto assicurato .
In caso di omessa o tardiva denuncia di infortunio all'Inail è prevista la sanzione amministrativa che dal 12 ottobre 2017, almeno per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni è stata fissata in forma ridotta da 1.096 a 4.932 euro.
Qualora il datore di lavoro non effettui il pagamento della sanzione , il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare rapporto alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito è individuata la sede Inail competente a ricevere e ad accertare tali denunce, ovvero quella del domicilio dell'assicurato. Viene quindi emesso il prvvedimento ingiuntivo.