Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. Decreto Fiscale è in attesa di essere convertito nei 60 giorni successivi e dunque entro il 26 dicembre 2019.
Le novità in materia di estensione dei reati fiscali alle imprese saranno efficaci solo con l’entrata in vigore della Legge di conversione. Il Disegno di Legge n. 2220 è infatti attualmente in fase di discussione in Aula.
Le modifiche più rilevanti che si vogliono introdurre sono espresse all’ art. 39 del D.L.,valutato con parere favorevole della Commissione Giustizia, rubricato “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”. La norma interviene sull’apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali in caso di evasione delle imposte dirette e Iva.
Come evidenziato nel dossier del 3 dicembre 2019 pubblicato sul sito della Camera dei Deputati la disposizione in oggetto modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di responsabilità giuridica, prevedendo specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio degli enti menzionati.
Una rilevante modifica che la norma intende introdurre riguarda l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’ente che viene esteso ai reati tributari.
In particolare, il testo della disposizione (come attualmente modificato dalla Commissione) aggiunge l'art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) al D.lgs 231/2001 prevedendo che: in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Con riferimento all'attribuzione della sanzione pecuniaria attraverso il meccanismo delle quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001) si fa presente che l'importo di ciascuna quota può oscillare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Sulla base delle nuove sanzioni pecuniarie previste per i reati tributari sopra elencati, nell'ipotesi di maggiore gravità, l'impresa potrà essere condannata a pagare fino a euro 774.500 (importo ottenuto moltiplicando il valore massimo che il giudice può attribuire ad una quota cioè euro 1.549 moltiplicato per il totale delle quote applicabili al reato commesso ossia 500).
Si segnala che, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
In tutti questi casi, si applicano le seguenti sanzioni interdittive:
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L' ampliamento dei reati presupposto della responsabilità dell'ente nasce dall’esigenza, prospettata da una parte della dottrina anche sulla spinta del legislatore Comunitario (che si è espresso con particolare riferimento ai reati tributari lesivi degli interessi finanziari dell’UE e quindi le frodi IVA), di estendere alla persona giuridica la responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica. L’ente dovrebbe essere punito quantomeno con sanzioni pecuniarie per non aver impedito né contrastato la commissione del reato.
Si precisa che, prima del Decreto Fiscale 2020, l’estensione dei reati tributari alla responsabilità degli enti non era prevista (come è possibile constatare nel D.lgs. n. 231/2001 e nella stessa legge delega n. 300/2000).
Il D.L. 124/2019 ha quindi inizialmente ammesso la responsabilità dell’impresa per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 “delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e, dopo l’esame della Commissione in sede referente, sono state ricomprese ulteriori fattispecie. Si fa riferimento ai reati consistenti nella: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di documenti o fatture inesistenti, nell’ occultamento o distruzione di documenti contabili nonché nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (cfr. art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 come modificato).