HOME

/

LAVORO

/

SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI

/

RDC: ECCO GLI STATI PER CUI SERVE LA CERTIFICAZIONE IMMOBILIARE

3 minuti, Redazione , 04/12/2019

RDC: ecco gli Stati per cui serve la certificazione immobiliare

Riparte l'erogazione del reddito di cittadinanza ai cittadini extracomunitari: pubblicato l'elenco degli stati esteri per i quali serve la certificazione sugli immobili esteri. Messaggio 4516-2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Inps ha pubblicato ieri il Messaggio n. 4516-2019 in tema di  Domande per  Reddito e /Pensione di cittadinanza presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea .

 Come illustrato con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, la legge di conversione del  D.L. n. 4/2019 aveva previsto per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia  richiedenti il reddito o la pensione di cittadinanza,  l'obbligo di presentare  una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana  comprovante i requisiti reddituali e patrimoniali  e la composizione del nucleo familiare.

L'obbligo non si applica però:

a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.

Si attendeva un decreto che individuasse chiaramente i Paesi i cui cittadini sono interessati dall’obbligo,  per cui l’Istituto aveva sospeso  le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri  del 21 ottobre 2019, è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: nell'allegato sono elencati gli Stati per i quali  è necessaria la certificazione  che sono:

  • Regno del Bhutan
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di Figi
  • Giappone
  • Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
  • Islanda
  • Repubblica del Kosovo
  • Repubblica del Kirghizistan
  • Stato del Kuwait
  • Malaysia
  • Nuova Zelanda
  • Qatar
  • Repubblica del Ruanda
  • Repubblica di San Marino
  • Santa Lucia
  • Repubblica di Singapore
  • Confederazione svizzera
  • Taiwan
  • Regno di Tonga

Il decreto precisa che la certificazione deve riguardare solo il patrimonio immobiliare posseduto all'estero ai fini ISEE.

L'istituto nazionale di previdenza  precisa quindi che :

  • Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato  e per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti   sarà subito rilasciata la  carta Rdc e la  prima disposizione di pagamento a Poste Italiane ;  previa verifica della permanenza dei requisiti,  poi saranno inviate– con cadenza quindicinale - le eventuali mensilità arretrate maturate.
  • Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini  di uno degli Stati o territori  sopracitati  dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini  ISEE.

DOMANDE PRESENTATE A MARZO 2019 

Riguardo le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019  che  dovevano essere oggetto di integrazione (in tema di assenza di condanne e misure cautelari resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato  in attesa della certificazione sul patrimonio estero  .

Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato  che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento.

Gli interessati riceveranno, in ogni caso, un  messaggio sms/ o una e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso gli uffici territoriali  INPS di persona o via PEC .   

Allegato

DI 21.1.2019 RDC Stati esteri

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI · 01/08/2024 RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE

Illegittima per la UE la residenza minima di 10 anni per il reddito di cittadinanza. Rischio contrasto con la Consulta. Possibili ricorsi per centinaia di milioni dice INPS

RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE

Illegittima per la UE la residenza minima di 10 anni per il reddito di cittadinanza. Rischio contrasto con la Consulta. Possibili ricorsi per centinaia di milioni dice INPS

Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

Nota del Ministero del lavoro n. 12607 del 16.07.2024 con riepilogo indicazioni utili per la gestione relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione

Bonus psicologico: l'INPS pubblica le graduatorie

Bonus psicologico: la circolare INPS dell'11 luglio comunica la pubblicaizone delle grauatorie e ricorda i termini di fruizione del bonus

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.