Nel Messaggio n. 4478 2019 l'INPS chiarisce come fare richiesta di recupero mediante trattenute mensili delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017. Si ricorda che i versamenti riprendono il 15 gennaio 2020 , come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 111 del 14 ottobre 2019 e articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019.
Vale la pena ricordare che i contribuenti, che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, sono tenuti a versare le somme oin un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate entro il 15 gennaio 2020. L'istituto ricorda che il decreto 123 2019 ha previsto che le ritenute sospese siano restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti.
A questo proposito precisa che:
- i pensionati e i dipendenti dell’Istituto che vorranno avvalersi di questa nuova facolta possono presentare l’istanza all’INPS entro il 15 gennaio 2020 al fine di poter usufruire della rateizzazione, a partire già dal mese di gennaio 2020 e beneficiare della riduzione prevista .
- se l’istanza viene presentata successivamente al 15 gennaio 2020 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
- Per le istanze già pervenute e accolte dall’Istituto alla data del 14 ottobre 2019 resta ferma la rateizzazione richiesta ed ottenuta, a cui si applica il beneficio dell’abbattimento al 40% previsto dalla norma.
- Qualora l’importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40%, l’Istituto provvederà a restituire d’ufficio la somma in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione.
- Si comunica, infine, che è possibile presentare presso la Struttura territorialmente competente la revoca della domanda di ripresa dei versamenti già accolta dall’Istituto. In tal caso rimane a carico del contribuente l’obbligo di effettuare in via definitiva i versamenti di ritenute sospese residue direttamente all’Erario.