Con il Messaggio n. 4470 del 29.11.2019 l'Inps aggiorna la disciplina sull'anticipo del TFR e altre prestazioni del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici. Vengono chiariti in particolare :
- il nuovo servizio telematico per le domande
- la gestione in caso di unioni civili dei lavoratori
- la richiesta di TFR per congedo parentale
1- Al nuovo servizio di invio delle domande telematiche sul sito www.inps.it si accede utilizzando il percorso: “Tutti i servizi” > “Servizi TFR Esattoriali”.
L’assicurato o, in caso di decesso, i suoi aventi diritto, possono accedervi direttamente, tramite il codice PIN - SPID almeno di Livello 2 – o CNS, oppure tramite gli enti di patronato.
Nella home page dei Servizi TFR sono disponibili il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore, il manuale tecnico, e l’elenco dei modelli da allegare.
2. La seconda novità riguarda la possibilità di erogazione delle indennità per i casi di unioni civili come previsto dalla Legge Cirinnà per cui le prestazioni di capitale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e ss. mm.ii, devono essere corrisposte anche alla parte superstite dell’unione civile.
Inoltre l’anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta anche per far fronte a spese per terapie o interventi straordinari riguardanti la parte dell’unione civile.
I requisiti in caso di richiesta di anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa per sé o per il figlio, se l’assicurato è unito civilmente, devono essere verificati anche con riferimento alla parte dell’unione civile.
3. Infine in materia di anticipazione del TFR per usufruire del congedo parentale l'Istituto ricorda che in caso di fruizione contemporanea da parte dei genitori, l’anticipazione può essere richiesta da entrambi.
A determinate condizioni, è consentita la reiterazione della richiesta di anticipazione per altre motivazioni, purché l'importo complessivo delle anticipazioni, non superi il 70% del TFR maturato al momento della prima richiesta.