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VISTO DI CONFORMITÀ E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI: UN SOLO INTERMEDIARIO

3 minuti, Redazione , 02/12/2019

Visto di conformità e trasmissione delle dichiarazioni: un solo intermediario

Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione. Nuova Risoluzione dell'Agenzia delle Enrate

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Il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché

  • attesta la “conformità” dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla “relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile” 
  • è strumentale ad ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro .

Chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 99 del 29 novembre 2019, allegata a questo articolo.

I soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, sono i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'Art. 3 del DPR 322/98 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. In generale, ai fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cioè:
    • le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
    • le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.”.. 

Dalle disposizioni normative risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. Infatti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. Pertanto, è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione.

Con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. Pertanto, in caso di violazione il contribuente:

  • deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA;
  • è sanzionabile con recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in compensazione in violazione delle norme.

Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della "buona fede" secondo cui non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione.

Allegato

Risoluzione 99 del 29.11.2019

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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