Nella sentenza n. 31137/2019 la Corte di cassazione ha affermato che i buoni pasto possono essere fruiti solo se si raggiungono le ore di lavoro giornaliere previste dal CCNL applicato; l'assenza legittimata dai permessi per allattamento non fa maturare il diritto anche se tali ore sono equiparate per legge a quelle di lavoro ai fini retributivi e contributivi.
Il caso riguardava una dipendente della Agenzia delle Dogane che chiedeva , il pagamento dei buoni pasti relativamente ai giorni in cui aveva fruito di permessi per allattamento, cosi come altre indennità previste dal Contratto: indennità di produttività e di obiettivo . La corte di appello di Milano aveva accolto il suo ricorso affermando che le ore fruite per permessi di allattamento (art. 71 dl 112 2008) e che tale equiparazione vale anche per gli elementei variabili della retribuzione. Tale normativa supera quanto previsto dal CCN 15.10.2005 per il quale tali indennità sono "da parametrare alle ore di servizio effettivamente prestato" .
Riguardo ai buoni pasto in particolare la Corte di Appello richiama il d.lgs 151 2001 che all'art 39 afferma che tali permessi sono da equiparare alle "ore di lavoro ai fini della durata e della retribuzione".
La Cassazione invece sprprendentemente ribalta il giudizio, dando diverso spazio e peso alle previsioni contrattuali : afferma infatti che la consegna del buono pasto non è obbligatoria per legge, ma dipende dal raggiungimento delle specifiche condizioni previste dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, quindi esclude che, ove un contratto collettivo richieda lo svolgimento di un numero minimo di ore di lavoro effettivo per il godimento del buono pasto, il buono medesimo possa essere riconosciuto anche alle dipendenti che non hanno raggiunto la soglia oraria in virtù della legittima fruizione di congedi per allattamento. Secondo i supremi giudici le ore di congedo previste dal TU Maternità e Paternità sono equiparate dal TU Pubblico Impiego all’orario di lavoro solo ad alcuni fini (effetti e durata della retribuzione), ma al di fuori di tale ambito non possono essere considerate come lavoro effettivo.