Nel quadro RS della Dichiarazione dei Redditi 2019 (inerente ai redditi 2018) in scadenza in questi giorni, è stato inserito un nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”. Si segnala da subito che il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA. Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dal 12 agosto 2017. Il Regolamento che ha istituito il Registro distingue
- gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9. In questo caso, è prevista un’attività preventiva sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.
- gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. In questo caso gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione. A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Attenzione va prestata al fatto che per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale.
Come chiarito nelle istruzioni del modello Redditi, le informazioni contenute nel prospetto "Aiuti di Stato" sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
Attenzione va prestata al fatto che le istruzioni dei modelli di dichiarazione specificano che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”. Quindi qualora il professionista se ne dimenticasse, il cliente rischierebbe di dover restituire l'importo ricevuto.