"Infine, l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del Modello INTRA 1-bis da parte del cedente alla esportazione, si colloca sul piano della violazione di "prescrizione formale", il quale se pur non avendo adempiuto all'obbligo di compilazione e trasmissione del Modello Intra 1-bis, è stato tuttavia in grado di fornire idonea prova delle condizioni sostanziali cui la direttiva comunitaria ricollega la applicabilità del regime fiscale di non imponibilità." E' questo l'importante principio chiarito dalla CTR della Puglia con sentenza 870/1/2019.
Questo principio fa tirare un bel sospiro di sollievo a quanti non hanno trasmesso il modello INTRA.
Nel caso di specie, in seguito al PVC redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società avviso di accertamento con il quale contestava
- cessioni di beni e prestazioni di servizio senza emissione di fatture
- cessioni effettuate nei confronti di aziende residenti nella Repubblica di San Marino ed in Francia in quanto non erano state fomite prove idonee a dimostrare che i beni ceduti fossero effettivamente usciti dal territorio nazionale,
pertanto, chiedeva maggiori imposte oltre sanzioni ed interessi.
Avverso l'avviso di accertamento la società proponeva ricorso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento mentre la CTR accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate adducendo che i beni ceduti non erano mai usciti dal territorio italiano. Il caso finiva così in Cassazione
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, sostenendo che i documenti prodotti in giudizio dalla società non erano stati minimamente considerati dal giudice dell'appello, inoltre, l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del Modello Intra 1-bis, era del tutto irrilevante consistendo nella violazione di una prescrizione puramente formale. Quindi, cassava l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo esame.
Esaminata la documentazione prodotta dalla società,per la Corte la società ha dimostrato che la merce risulta essere uscita effettivamente dal territorio italiano per essere stata consegnata nel luogo di destinazione. Infatti, la ricorrente sin dal primo grado di giudizio, ha evidenziato l'apposizione della "marca" apposta dalla dogana e la stessa viene apposta solo a seguito della visione e controllo della merce. Parimenti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e quella di legittimità nazionale osservano che l'operazione verso San Marino è sempre valida allorquando sia stato dimostrato il passaggio materiale della merce attraverso la dogana.
Infine, l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del Modello INTRA 1-bis da parte del cedente alla esportazione, si colloca sul piano della violazione di "prescrizione formale", il quale se pur non avendo adempiuto all'obbligo di compilazione e trasmissione del Modello Intra 1-bis, è stato tuttavia in grado di fornire idonea prova delle condizioni sostanziali cui la direttiva comunitaria ricollega la applicabilità del regime fiscale di non imponibilità.