E' stata pubblicata dall'ANPAL il 18 novembre scorso la Circolare n. 3 che fornisce ( a piu di un anno e mezzo dalla legge istitutiva) le "Prime istruzioni operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26" ovvero sugli obblighi di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
La circolare ripercorre quindi gli ariticoli del decreto istitutivo che riguardano questi aspetti, ricordando innanzitutto che "Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, l’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni,... nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale".
L'obbligo riguarda “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi”. Sull'ultimo punto viene specificato ad esempio che si intende:
- l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali);
- l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS);
- l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS) da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno
- l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.
Con riguardo alle categorie escluse, che sono :
beneficiari della pensione di cittadinanza;
titolari di pensione diretta;
le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche.
si specifica che possono essere esonerati dagli obblighi di partecipazione anche
a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con
disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE
b) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito minimo
i quali sono tenuti a fornire una autocertificazione che chiarisca al Centro per l'impego e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero
Inoltre la circolare precisa che le persone con carichi di cura sono tenute a presentare la documentazione idonea attestante la condizione di disabilità grave o di non autosufficienza della persona di cui si prendono cura.