Con la Risoluzione 94 del 20 novembre 2019, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributi necessari per usufruire del Sismabonus acquisti. In generale, gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI) possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Inoltre, l’articolo 10, comma 3-ter, del DL 34/2019 (Cd. Decreto Crescita) prevede che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) (TUIR) possano optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono state definite le modalità di attuazione delle suddette disposizioni. In particolare, i crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario rispettivamente in cinque e dieci quote annuali di pari importo.
Con la Risoluzione 94/2019 è stato chiarito che le quote annuali dei suddetti crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo
- “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019”;
- “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.
Esempio per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità. |