L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore . La norma aafferma infatti che: "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Secondo l'Ispettorato la ratio della norma è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli Istituti previdenziali fare ricorso nei confronti di un soggetto terzo. Ma viene anche precisato che occorre distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali Cosi la cassazione in molte recenti pronunce. Ad esempio la sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 4 luglio 2019, n. 18004, e anche le successive n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019).
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.