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ASSEGNI FAMILIARI E GESTIONE SEPARATA: LE REGOLE

2 minuti, Redazione , 21/11/2019

Assegni familiari e Gestione separata: le regole

INPS riepiloga le regole per gli assegni del nucleo familiare dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata: Messaggio 4230 2019

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Tutte le regole sugli assegni per il nucleo familiare dei lavoratori iscritti alla gestione separata e i possibili aspetti critici , oggetto di ricorso; le fornisce l'Inps  alle proprie strutture con messaggio 18 novembre 2019, n. 4230, non pubblicato .

Si ricorda innazitutto che la  disciplina dell'assegno per il nucleo familiare è stata esteso a decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata ( ex legge 335 1995)  tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,5 per cento.  L'assegno viene corrisposto a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione,  con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.

Viene ricordato che il ricorso deve essere presentato alla sede Inps competente,per la verifica sui requisiti oggettivi e soggettivi, che sono :

  • l'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata 
  • il versamento dell'aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%),
  • il reddito del nucleo familiare e alla composizione del nucleo stesso.
  •  la somma dei redditi derivanti dalle attività  di lavoro autonomo o subordinato deve essere superiore  al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente

 Il messaggio ricorda  alcuni punti della disciplina che spesso formano oggetto di contenzioso:

ISCRIZIONE DAL ALTRE GESTIONI: la contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall'Istituto  oppure fruizione di assegni pensionistici  per periodi coincidenti non consente  il riconoscimento delle prestazioni.

MINIMALE CONTRIBUTIVO INSUFFICIENTE : I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli artigiani e  commercianti : in caso di contribuzione annua inferiore  i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio.

VERSAMENTI CON ALIQUOTE  NON CORRETTE :  La  Gestione separata INPS prevede  aliquote contributive per le diverse categorie seguenti:

  • lavoratori iscritti alla sola gestione separata 
  • lavoratori iscritti anche ad altra cassa previdenziale
  • pensionati.

Inoltre  la tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare è prevista solo se viene applicata l'aliquota comprensiva dello 0,72% aggiuntivo,  quindi è necessario verificare  i versamenti effettuati  . Si ricordano le aliquote contributive in vigore nel 2019:

  •  per i Liberi Professionisti (soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie): 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
  •  per i Collaboratori e figure assimilate (soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie): 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) oppure 34,23% (nel caso di soggetto assicurati anche alla prestazione di disoccupazione: 33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive);
  •  per  i tiitolari di pensione : 24,00%. Tali soggetti sono comunque esclusi dalla prestazione.

REDDITI DEL NUCLEO  FAMILIARE  Il reddito familiare da considerare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare ,  fino al 30 giugno dell'anno successivo.  Tale reddito  è dato dalla somma dei redditi individuali di ciascuno dei componenti e deve essere inferiore alle fasce stabilite annualmente dalla legge. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche a un lavoratore iscritto alla Gestione Separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista (dipendente e autonomo), nell'anno solare di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito derivante da attività occasionali o parasubordinate 

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