Il congedo facoltativo del padre si puo utilizzare anche contemporaneamente al periodo di maternità della madre lavoratrice autonoma . La novitàè emersa da decisioni della Cassazione viene accolta dall'INPS e disciplinata con la circolare 140 del 18 novembre 2019 .
La circolare fornisce in particolare le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.
Gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 80/2015 erano interevenuti sulla disciplina del congedo di paternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 28 e 31 del D.Lgs. 151/2001, prevedendo che:
"il padre possa usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma (con diritto all’indennità di maternità) (articolo 5, comma 1, lett. a), cpv. “1-bis”). In tali casi, al padre lavoratore autonomo è riconosciuta (previa domanda all’INPS, che provvede d’ufficio agli accertamenti necessari all’erogazione dell’indennità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente) l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua (articolo 5, comma 1, lett. a), cpv. “1-ter”);"
A seguito della sentenza 22177 del 12 settembre 2018 in cui la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri citati non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
La motivazione dei giudici è che se subito dopo l’evento della maternità entrambi i genitori hanno la possibilità di lavorare, è ragionevole lasciare loro la libertà di organizzarsi per godere dei benefici di legge "consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, sempre nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa”.
Le istruzioni dell'INPS sono quindi le seguenti:
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.
Restano valide le seguenti indicazioni in materia di incompatibilità:
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
La novità si applica alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
L'Istituto annuncia un nuovo messaggio per quanto riguarda le istruzioni relative ai flussi informatici.