Le spese per personale distaccato da una società del gruppo rientra nei costi ammissibili ai fini del credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo previsto dal DL 145 2013 (come modificato dalla legge 145 2018). Questo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 14 novembre 2019, n. 485.
La richiesta di chiarimenti era stata posta da una cooperativa agricola(ALFA) che chiedeva se era possibile considerare tra i costi per attività di ricerca e sviluppo oggetto di agevolazione, gli oneri relativi ad un contratto di "distacco" relativo all' attività di responsabile dei servizi di ricerca svolta da un tecnico agronomo dipendente da una cooperativa consociata (BETA) . L'attività era volta allo sviluppo di nuovi sistemi di coltivazione meno impattanti sull'ambiente anche nella cooperativa istante .
Da qui, afferma l'interpello, "il motivo dell'interesse di BETA nel collaborare con ALFA (mediante il distacco del proprio dipendente TIZIO) ai fini di una piena e funzionale attività di ricerca e sviluppo di ALFA" Sotto il diretto controllo dell'impresa distaccataria" .
La risposta dell’Agenzia è positiva in quanto ritiene che:
- il lavoratore può effettivamente considerarsi, per tutta la durata del contratto, alle dipendenze della società "utilizzatrice";
- il costo sostenuto dalla società istante per detto lavoratore può confluire tra i costi agevolati nella misura in cui lo stesso soggetto partecipa effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo.
L'agenzia precisa però che la risposta non riguarda :
- l'ammissibilità della attività di ricerca e sviluppo effettuata
- la corretta qualificazione, ai fini civilistici, del contratto in base al quale il dott. TIZIO ha prestato i suoi servizi alla società istante;
- la circostanza per cui il dott. TIZIO non risulti inserito nella società istante al solo o prevalente fine di far utilizzare anche alla medesima società una eventualetecnologia o conoscenza già disponibile nell'ambito del gruppo.