Chiarimenti su tempo e cause determinano la tassazione dei compensi variabili erogati in ritardo ai giudici tributari, forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 13 novembre 2019 n. 483, in particolare è stato precisato che, ai compensi variabili erogati in ritardo ai giudici tributari, per prestazioni riferibili ad anni precedenti, è applicabile:
- l'imposizione ordinaria, se il ritardo è fisiologico;
- la tassazione è separata, quando invece la lentezza è attribuibile a cause “giuridiche” o “non fisiologiche”.
Con riferimento alle modalità di tassazione di tali redditi, è previstal'applicazione della tassazione separata al verificarsi di specifiche condizioni. Nell'ipotesi in cui vengano erogati emolumenti arretrati, riferiti ad anni precedenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, secondo cui è applicabile la tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativisopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi icompensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49".
In particolare, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
- quelle di "carattere giuridico" che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. circolare n. 23 del 1997, circ. n. 55/E del 2001, par. 5.1, ris. n.379/E del 2002).
Si ritiene che qualora i compensi siano erogati in periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, agli stessi risultano applicabili le ordinarie modalità di tassazione. In altri termini, i compensi maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione, tempi che determinerebbero l'erogazione delle somme ad intervalli regolari, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.
In tal caso, infatti, l'applicazione della tassazione, secondo le ordinarie aliquote per scaglioni, non altera la capacità contributiva dei percettori, in quanto il reddito annuale risulterà costante, nonostante la componente variabile sia maturata in anni precedenti a quello di erogazione.
Resta fermo, quanto già chiarito con la risoluzione n. 151/E del 2017, nella parte in cui è stato precisato che, qualora nel medesimo periodo d'imposta siano erogati, eccezionalmente, emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere, che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l'assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.