In discussione in questi giorni al Parlamento il disegno di Legge della Legge di bilancio 2020. Il testo da cui sono i partiti i lavori è quello che è stato bollinato dalla Ragioneria Generale il 2 novembre 2019. Molte le modifiche che saranno introdotte nell'iter parlamentare. In merito alle novità sull'IMU si rimanda alla lettura dell'articolo IMU-TASI 2020: ecco cosa cambia nella Legge di bilancio 2020 che entra nel merito della fusione tra IMU e TASI e dall'abolizione della IUC (imposta municipale unica
Nel frattempo vediamo cosa prevede il testo del DDL in merito alla deducibilità dell'IMU (Imposta municipale unica). L'articolo 3 del DDL sostituisce l'articolo 3 del DL 34/2019 in tema di deducibilità dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Esso stabilisce la deducibilità dell’IMU nella misura del 50% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell’anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. La novella in esame sopprime inoltre, le disposizioni relative ai periodi d'imposta successivi in quanto come accennato ci sarà una diversa disciplina sull'IMU dall'anno 2020.
Si ricorda che, per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali, assumendo quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
- gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);
- gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
Si precisa inoltre che:
- per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede a norma dell'art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
- per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene