Con la circolare 134 del 13.11.2019, l'INPS illustra le modifiche apportate dal D.I. n. 102661/2019 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Vediamo di seguito le principali indicazioni sulla disciplina aggiornata.
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato istituito dal D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 e con le circolari n. 27 e 186 2016 sono state fornite le istruzioni
Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. Con l’Accordo del 10 dicembre 2015, l’ambito di applicazione è stato esteso alle aziende, con mediamente più di cinque dipendenti e sono inrvenuti successiva
Prestazioni
- assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con la cassa integrazione
- finanziamento di prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale,anche in concorso con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- prestazioni integrative della NASpI
- assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi,
l’esame delle istanze viene svolto secondo le seguenti priorità:
a) domande che riguardano assegno ordinario e formazione;
b) domande che riguardano l prestazioni integrative della Naspi
c) domande relative alle prestazioni straordinarie
l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario e per quelle d’integrazione alla NASpI è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dall’impresa nell'anno precedente, al netto delle prestazioni già deliberate Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale sono i dodici mesi precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.
Assegno ordinario
L’assegno ordinario è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.nei limiti di durata e secondo le indicazioni contenute nell’articolo 30 del D.lgs n. 148/2015. illustrate nella circolare n. 201/2015.
per i periodi di erogazione degli assegni ordinari il Fondo versa alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata , utile per il l diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa l'Istituto rinvia alle disposizioni della circolare n. 9/2017. Per il 2019, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), sia con decorrenza anteriore che successiva al 1° gennaio 1996, è pari al 33%.
Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale – la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione “3G” – l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, iscrivibile al FPLD è, invece, pari a 32,65%.
La stessa aliquota si applica agli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS.
Per i lavoratori iscritti alla gestione CTPS, la misura della contribuzione correlata è quella generale del 33% (cfr. il messaggio n. 4270/2016).
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2019 è pari a € 102.543,00.
In caso di fruizione dell’assegno ordinario,è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse .
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. (v.circolare n. 170/2017)
Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni: Le aziende interessate devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio (v. circolare n. 201/2015 e messaggio n. 981/2016.) in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva.
L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.
per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Prestazione integrativa della NASpI
La prestazione integrativa dell’indennità NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali oppure per risoluzione consensuale
La prestazione provvede ad assicurare, un livello di trattamento pari all’importo della NASPI riconosciuto per i primi tre mesi maggiorato di € 250 mensili per tutti i mesi in cui lo stesso percepirà l’indennità NASpI.
Il Fondo non eroga più la prestazione integrativa della durata, pari a sei mesi.
Nella circolare vengono illustrati anche i casi di
- Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni (v circolare n. 160/2017).
- Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni ( circolare n. 176/2017 )
- Contributo integrativo
- Regime fiscale della prestazione integrativa della NASPI ( reddito di lavoro soggetta a tassazione ordinaria),
- Programmi formativi
- Assegni straordinari ( i cui oneri di amministrazione e finanziamento sono a carico delle singole aziende)