Nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 21 luglio 2023 che come ogni anno ridetermina il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno precedente.
Il decreto statuisce che Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,
- e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e
- passa da euro 1.769,04 annui a
- euro 1.802,65 annui.
AGGIORNAMENTO 15 SETTEMBRE 2023
Con il decreto 23 giugno 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2023 è stato anche adeguato il contributo a carico dello Stato, che passa da
a decorrere dal 1° gennaio 2022, da
- euro 8.245.867,88
- ad euro 8.402.539,37.
Contributi Fondo Clero importi e modalità di versamento
Con la circolare INPS 94 del 23.11.2023 sono state fornite le istruzioni aggiornate. L'istituto precisa che :
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 5,60 euro per un bimestre e a 2,80 euro per un mese.
Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2024 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2022 e 2023.
La contribuzione riferita al 2024 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.
1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it solo nei casi seguenti:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici che vogliano effettuare contribuzione volontaria.
Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
- Uffici Postali.
2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
- per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni: IBAN: IT06H0100003245321200001248 - BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.
ATTENZIOE L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero PREVIA richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale [email protected], oppure via PEC all’indirizzo [email protected].
Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
Fondo sostentamento clero: beneficiari
Si ricorda che :
- la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che
- l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :
- ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché
- ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero
Precisazioni per il clero cattolico
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento
L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.
Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti
Differenze contributive per periodi pregressi da pensionati
La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.