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FORFETTARI: ATTENZIONE ALLE CAUSE OSTATIVE NEI CONTRATTI MISTI

3 minuti, Redazione , 14/11/2019

Forfettari: attenzione alle cause ostative nei contratti misti

Regime forfettario: i contratti misti rischiano di causare la fuoriuscita dal regime

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Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario, che verrà modificato dalla Legge di bilancio 2020. Rimandando alla lettura dell'articolo Forfettari 2020: ecco cosa prevede la Legge di bilancio 2020, in questo approfondimento ci occupiamo dei chiarimenti che sono stati forniti ieri nella Risposta all'interpello 484 del 13 novembre 2019 in merito ai contratti cd. misti e alla possibilità che questi rientrino tra le cause ostative. 

La società che ha presentato interpello ha adottato,  una soluzione contrattuale denominata "contratto misto", in base al quale la società attiva in capo alla stessa persona 

  • un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro e l'ordinaria disciplina del rapporto di lavoro dipendente
  • e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, previa sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività. Il contratto prevede un sistema di remunerazione di tipo provvigionale a fronte degli affari conclusi ed è soggetto alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro disciplinata. L'attività di lavoro autonomo non è soggetta ad alcun vincolo di subordinazione.

La società ha chiesto se questo contratto rientra tra le cause ostative previste per il regime forfettario.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che una delle modifiche previste dalla Legge di bilancio 2019 al regime dei contribuenti minori riguarda la  riformulazione di alcune delle cause ostative all'applicazione del regime forfetario e, pertanto non possono avvalersi del regime forfetario " le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni". 

Nella particolare ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza" Ciò sulla base dell'assunto che "in tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa".

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza per i c.d. "contratti misti" stipulati dalla Società successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trovi applicazione.

Resta inteso che laddove il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, nel corso della durata dello stesso, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa in parola troverebbe, senza dubbio, applicazione con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale.

Attenzione va anche prestata al fatto che qualora l'attività di lavoro autonomo dovesse essere un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente il regime forfetario in commento non potrà, in ogni caso, trovare applicazione. 

Allegato

Risposta interpello 484 del 13.11.2019

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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