La legge di bilancio approvata in Parlamento definitivamento lo scorso 23 dicembre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha apportato alcune novità riguardanti i fringe benefits e il welfare aziendale, come modifiche in tema di esenzioni fiscali per le auto aziendali e dei buoni pasto, in capo ai dipendenti.
I buoni pasto saranno oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale . In particolare:
- per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4 euro
- per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro.
Di fatto La modifica si inserisce nel progetto della maggioranza di favorire l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, quindi tracciabili , che rendono piu difficile l'evasione. Inoltre i buoni pasto cartacei sono piu facilmente utilizzabili da soggetti diversi dal titolare , quindi con finalità elusione fiscale e la gestione amministrativa risulta piu complessa e costosa in capo alle aziende .
La novità, prevista dal comma 877 art 1 entra in vigore dal 1 gennaio 2020, e si ipotizza che si applichera ai buoni pasto assegnati a partire da quella data., mentre per quelli consegnati entro il 12 gennaio 2020 (per i l principio di cassa allargato) restano in vigore i limiti attuali. Sulle modalità specifiche di applicazione si dovra attendere pero la conferma da parte dell'Agenzia delle entrate
Va sottolineato che restano invariate le regole per
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con soglia di non imponibilità fino a 5,29 euro)
- le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, non soggetta a limiti fiscali per ciascun soggetto.
L’agenzia delle Entrate ha piu volte chiarito che il regime di favore è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi, ad esempio i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti quelli che rientrano in un certo livello .
Si ricorda che il buono pasto, come definito dal D.p.c.m. 18.11.2005, è il documento, anche in forma elettronica, con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) "servizi sostitutivi di mensa", cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il buono pasto ha le seguenti caratteristiche:
- Non è cedibile
- Non è cumulabile
- Non è commercializzabile
- Non è convertibile in denaro
Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente.
Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi riguarda solo la parte eccedente la soglia.