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BUONI PASTO 2020: LE NOVITÀ IN LEGGE DI BILANCIO

2 minuti, Redazione , 27/12/2019

Buoni pasto 2020: le novità in legge di bilancio

La legge di bilancio appena approvata aumenta la deducibilità dei buoni pasto elettronica e diminuisce invece su quelli cartacei

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La legge di bilancio approvata in Parlamento definitivamento lo scorso 23 dicembre  e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale,  ha apportato alcune novità riguardanti i fringe benefits e il welfare aziendale, come   modifiche  in tema di esenzioni fiscali  per le auto aziendali e dei buoni pasto, in capo ai dipendenti. 

I buoni pasto  saranno oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale  . In particolare:

  • per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4 euro 
  • per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro.

Di fatto La modifica si inserisce nel progetto della maggioranza di favorire l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, quindi tracciabili , che rendono piu difficile l'evasione. Inoltre i buoni pasto cartacei sono piu facilmente utilizzabili da soggetti diversi dal titolare , quindi con finalità elusione fiscale e la gestione amministrativa risulta piu complessa e costosa in capo alle aziende .

La novità, prevista dal comma 877 art 1 entra  in vigore dal 1 gennaio 2020,  e si ipotizza che si applichera ai buoni pasto assegnati a partire da quella data., mentre per quelli consegnati entro il  12 gennaio 2020 (per i l principio di cassa allargato) restano  in vigore i limiti attuali. Sulle modalità specifiche di applicazione si dovra attendere pero la conferma da parte dell'Agenzia delle entrate 

Va sottolineato che restano invariate le  regole  per 

  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con soglia di non imponibilità fino a 5,29 euro) 
  • le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, non soggetta a  limiti fiscali per ciascun soggetto.

L’agenzia delle Entrate ha  piu volte chiarito che il regime di favore è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi,  ad esempio i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti  quelli che rientrano in un certo livello .

Si ricorda che il buono pasto, come definito dal D.p.c.m. 18.11.2005, è il documento, anche in forma elettronica, con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) "servizi sostitutivi di mensa", cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il buono pasto ha le seguenti caratteristiche:

  • Non è cedibile
  • Non è cumulabile
  • Non è commercializzabile
  • Non è convertibile in denaro

Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente.  

Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi  riguarda solo  la parte eccedente la soglia. 

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