Dipendenti e datori di lavoro possono tirare un bel sospiro di sollievo. Nel maxiemendamento di modifica del DDL della legge di bilancio 2020 approvata ieri al Senato, e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, la tanto temuta stretta sulle auto aziendali non c'è. O quanto meno è presente ma in versione soft.
Andiamo con ordine. In base alla norma attuale, gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo concorrono a formare il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF e addizionali nonchè alla previdenza, per un valore pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI (Automobile club d'Italia) deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre. Questo valore viene calcolato al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Nella Legge di bilancio 2020 è contenuta una norma che rimodula i benefits connessi con le auto aziendali. In particolare l'articolo 78 del DDL prevede che per i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di co2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume
- il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
- elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. A questa fascia appartengono la maggioranza delle auto aziendali, quindi per questi veicoli nulla è cambiato.
- qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021.
- per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021;.
La disposizione sembra confermare la vigente disciplina in merito agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché per quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica (per i quali resta la vigente disciplina, per quale si assume come reddito del lavoratore il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri).