Si applica il regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, quale conseguenza dell'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, del regime forfetario? Il dubbio è stato oggetto di interpello nella Risposta 478 dell'11 novembre 2019. In generale il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti e non incorrano in una delle cause ostative.
Nel rispondere al caso oggetto di interpello, l'Agenzia ha ricordato la a circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 , in cui si precisava che "in un'ottica di maggiore semplificazione, è consentito ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario".
I predetti chiarimenti di prassi fanno esclusivo riferimento ai beni e poggiano sul fatto che in caso di applicazione del regime forfetario i costi dell'attività d'impresa, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni relativi all'impresa, sono deducibili forfetariamente; conseguentemente, il legislatore non ha disciplinato la fase di realizzo di tali beni e, come chiarito con la circolare n. 10/E del 2016, in caso di cessione dei beni le eventuali plusvalenze non hanno rilevanza fiscale.
Quindi con riferimento alle plusvalenze, queste non rilevano. E per quanto riguarda l'avviamento?
In merito al corrispettivo imputabile all'avviamento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e per il quale, comunque, il contribuente può operare come segue:
- assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g ), del TUIR, sussistendone i presupposti;
- farlo concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.
Si evidenzia, infine, che alla determinazione del valore da assoggettare a imposizione non concorreranno gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all'impresa.