Nel principio di diritto 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste nei casi di omessa fatturazione a seguito dello scarto dal Sistema di Interscambio di un lotto di fatture.
Come regola generale, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 ossia, per ciascuna violazione:
- «fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
- «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).
L'Agenzia ha chiarito che si possono applicare anche gli istituti del "concorso di violazioni e continuazione" e del c.d. “ravvedimento operoso”.
Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019) ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015:
- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
- sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile.
Il principio di diritto è allegato a questo articolo.