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RITENUTE APPALTI: MODIFICATO IL DECRETO FISCALE

2 minuti, Redazione , 19/12/2019

Ritenute appalti: modificato il decreto fiscale

La conversione in legge del decreto fiscale 124 2019 modifica l'articolo sulle ritenute che tornano in capo all' appaltatore con obbligo di comunicazione al committente

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’articolo 4, D.L. 124/2019 , (decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020), è stato completamente rivisto in sede di conversione in legge .

Queste le novità che interessano l ’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997,  dal 1 gennaio 2020: 

  •  le imprese committenti di appalti per la fornitura di beni e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000  devono richiedere alle imprese appaltatrici e  subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
  • Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice con  una delega per ogni appaltatore,  senza possibilità di compensazione. Entro 5 giorni lavorativi  dal versamento l'impresa appaltatrice deve inviare  i dati via PEC; 
  •  Il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o  per omessi o insufficienti versamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • Le imprese appaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso del contratto, per il personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  • Viene estesa l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge)  sulle  prestazioni relative a  contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati,  svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. L’inversione contabile non si applica PERò per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti/società già soggetti allo split payment.

Da notare che non sono tenute a questi nuovi obblighi  le imprese   con i seguenti requisiti:

  • in attività da almeno 3  anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che hanno eseguito  nell’ultimo triennio versamenti  per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tali condizioni vanno comunicate al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
Nella precedente versione dell'articolo il committente era tenuto al versamento direttamente, sulla base dei calcoli forniti dalle imprese appaltatrici.

La prima scadenza per l'obbligo di versamento è quella del 17 febbraio 2020.

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