Nell'interpello n. 475 del 6 .11.2019 , l'agenzia risponde sul caso di un contribuente italiano laureato, iscritto all'AIRE dal 04/01/2018 che opera come agente UE in Lussemburgo dal 16 ottobre 2017 presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) .
Avendo maturato l'intenzione di rientrare in Italia chiede se gli sarà possibile di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, così come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34. Fa presente in fatti che dal 17 ottobre 2019, si perfezionerebbero i ventiquattro mesi di lavoro all'estero richiesti.
La risposta dell'Agenzia pero è negativa in quanto:
E' vero che l'agevolazione si rivolge ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020 e non siano stati residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro.
Nel caso specifico pero ricorda che , con riferimento al requisito della residenza fiscale, agli agenti UE si applica l'articolo 13 del Protocollo sui privilegi
e sulle immunità dell'Unione Europea, che recita "Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle
convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione
esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il
domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione".
Quindi l'Istante deve essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi di imposta 2018 e 2019 e anche "in considerazione di quanto rappresentato dall'Istante circa la presenza di relazioni familiari in Italia, dalla quale si deduce che lo stesso si sia trasferito in Lussemburgo "in ragione esclusivamente dell'esercizio delle .. funzioni al servizio dell'Unione", si ritiene che l'Istante, nonostante il requisito formale dell'iscrizione all'AIRE nei suddetti periodi di imposta, non abbia i requisiti richiesti per l'accesso al regime agevolativo in commento".