Se per volontà testamentaria della defunta, gli immobili di sua proprietà dopo la sua morte devono essere venduti e il ricavato distribuito tra i beneficiari da lei designati, l’esecutore testamentario deve presentare la dichiarazione di successione ed in quanto possessore dei beni dell’eredità, è anche tenuto al pagamento delle relative imposte. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Risposta all'interpello 471 del 7 novembre 2019 allegata a questo articolo.
In particolare, nel caso oggetto di interpello, una signora è deceduta dopo aver disposto del suo patrimonio mediante testamento pubblico nel quale ha:
- nominato gli esecutori testamentati,
- previsto che l'eventuale capitale residuo giacente presso le banche, più il ricavato della vendita dell' abitazione, del garage, del negozio e di un monolocale venga diviso in tre parti uguali tra Caio, Mevio e Sempronio.
- disposto che gli esecutori dovranno agire congiuntamente e e la vendita, se non fatta da lei in vita, dovrà essere fatta dagli stessi.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entarte ha chiarito che con l'apertura della successione, al momento della morte, si opera la separazione dei diritti dal loro titolare, con la trasmissione degli stessi ad altri soggetti (eredi e/o legatari), escluso quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona. Pertanto si trasmettono anche i diritti patrimoniali immobiliari sui beni di cui il de cuius è titolare al momento della morte.
In presenza di beni immobili nell'attivo dell'eredità sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e dell'autoliquidazione delle relative imposte ipotecaria e catastale. In effetti, il D.lgs. n. 346/90 prevede che "sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità e i legatari ... gli esecutori testamentari" e dalla dichiarazione di successione devono risultare anche:
- le generalità,
- la residenza
- il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari
- le eventuali accettazioni o rinunzie
- gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Nel caso in esame quindi la trascrizione deve essere effettuata nei confronti dell'esecutore testamentario, quale possessore del bene immobile. Inoltre, per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di successione "fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti." Posto che l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, sarà tenuto al pagamento della imposta di successione.