La Legge di bilancio 2020, che ha incassato ieri la fiducia del Senato e passa alla Camera per l'approvazione definitiva, ha previsto la riapertura della rivalutazione di terreni, partecipazioni e dei beni a fronte del pagamento di un imposta sostitutiva.
Si tratta di due diverse rivalutazioni con norme proprie che vengono riaperte quasi in maniera costante e che si auspica possono essere inserite stabilmente nell'apparato normativo.
In particolare, è possibile rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti
- dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
- da società semplici ed enti ad esse equiparate,
- da enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.
- Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto,enfiteusi.
- Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.
Il termine per la perizia è il 30 giugno 2020.
L'imposta sostitutiva viene stabilita per entrambe nella misura dell'11% (nel 2019 era l'11% per le partecipazioni e 10% per i terreni)
Per la rivalutazione dei beni di impresa delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali l'imposta sostitutiva scende dal 16% al 12% per i beni ammortizzabili e dal 12% al 10% per i beni non ammortizzabili. La riduzione delle aliquote cerca di rendere piu' appetibile tale rivalutazione dopo l'abbassamento dell'aliquota IRES al 24%.
Per l'affrancamento della riserva in sospensione di imposta la misura della sostitutiva resta al 10%.
Le altre condizioni restano invariate.