Nella Risposta n. 468 del 4 novembre 2019 l'Agenzia chiarisce ad una Cassa di previdenza e assistenza professionale il regime fiscale applicabile ai contributi erogati in favore degli iscritti per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali.
In particolare l'ente si riferiva all'ipotesi in cui l'immobile danneggiato fosse utilizzato promiscuamente per l'attività professionale e per finalità abitative.
Ha chiesto, inoltre, di sapere se il regime fiscale dei suddetti contributi sia compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche. Nell'interpello viene precisato che l'erogazione consiste nella corresponsione di una somma di denaro proporzionale al danno subito, deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'ente.
Secondo l'istante , tali somme , essendo erogate in occasione di catastrofi o calamità naturali in base all'articolo 14, comma 1, lettera a3) del Regolamento, per quanto allocate nella Sezione IV dedicata alle "Prestazioni a sostegno della professione", hanno natura puramente risarcitoria di una perdita patrimoniale (danno emergente), e come previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del Tuir, non hanno rilevanza reddituale (a differenza di quelle per lucro cessante)
Nella Risposta l'Agenzia conferma che attesa la finalità assistenziale di tali prestazioni, come precisato nella circolare n. 20/E del 2011, i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. anche per i professionisti in pensione.
Inoltre viene precisato che , sempre in base alla circolare 20 , qualora il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50 per cento dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito
Con riferimento infine alla compatibilità del regime fiscale dei contributi in esame con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio,
riqualificazione energetica e misure antisismiche, l'Agenzia precisa invece che :
- Relativamente alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, in mancanza di una diversa previsione qualora il contributo sia utilizzato per immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento
- Relativamente alla detrazione per interventi antisismici:
- qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, valgono le precisazioni di cui al punto precedente;
- qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali che per gli immobili strumentali;
- Relativamente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica per interventi sull'immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero
In tutti i casi la detrazione fa riferimento alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto (quindi al netto del contributo ricevuto) .