Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, che dovrà essere convertito in Legge in queste settimane, cerca di risolvere l'annoso problema tra l'agevolazione cd. "Tremonti Ambientale" e gli Incentivi Conto Energia erogati dal GSE.
In particolare, l'articolo 36 cerca di superare, attraverso l’introduzione di una norma, le problematiche relative al divieto cumulo tra l’agevolazione Tremonti ambientale per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, e il III, IV e V Conto Energia , ossia gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Il problema è nato dal Comunicato stampa del 22.11.2017 con cui il Gestore dei Servizi energetici (GSE) aveva dichiarato l’impossibilità di cumulare le due agevolazioni e che, per continuare ad usufruire delle tariffe incentivanti, il soggetto interessato avrebbe dovuto rinunciare al beneficio fiscale goduto.
Il decreto fiscale, prevede che in caso di cumulo delle due agevolazioni il mantenimento delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una somma, parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (la variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, moltiplicata per l’aliquota d’imposta pro tempore vigente).
I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono:
- presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e contenuti saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale;
- provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.06.2020.
Nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate il soggetto dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, e assumerà l’impegno a rinunciare a tali giudizi, che saranno pertanto sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio sarà però subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario il giudice revocherà la sospensione.