Per i contratti di somministrazione a termine l'indicazione di "punte di intensa attività" costituisce una causale generica insufficiente . Questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28285 del 4 novembre 2019.
Il caso riguardava un lavoratore che aveva ottenuto dal tribunale la dichiarazione di illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato intercorsi con una agenzia per l' attività prestata in favore di Anas s.p.a., , con la condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto, e il diritto ad essere inquadrato a livello superiore con Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile, con corresponsione delle differenze retributive ed un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità di retribuzione.
Il tribunale aveva infatti considerato che la causale apposta al contratto di assunzione del lavoratore ("punte di più intensa attività che non è possibile evadere con risorse normalmente impiegate) non fosse sufficientemente specifica.
La Corte di appello di L'Aquila, aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo tale causale sufficiente . Aveva inoltre accertato dalle risultanze istruttorie l'intensificazione dell'attività nel periodo di riferimento.
La Cassazione invece cassa su questo punto la sentenza di appello affermando che sulla base degli art. 20 comma 4, dell'art. 21 comma 1 lett. c) e comma 4 e 'art. 27 comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003 , per ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato,oltre alla dimostrazione dei picchi di produzione che un’azienda deve fronteggiare , è necessaria anche l’indicazione di elementi di fatto in ossequio dei quali il giudice abbia la possibilità di verificarne l’effettività . Inoltre fa riferimento alla necessità rendere chiaro nel contratto anche al lavoratore la motivazione dell'utilizzo evitando " l'indicazione di circostanze ulteriori non immediatamente percepibili ".
Viene respinta invece l'obiezione del lavoratore in merito all'inquadramento contrattuale a un livello superiore . Il Collegio ricorda che alla contrattazione collettiva è demandata la specificazione ed è consentito l'ampliamento delle causali da porre a fondamento di contratti di lavoro somministrato ma non ad introdurre di divieti ulteriori rispetto a quelli già previsti . Conseguentemente è condivisibile la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che fosse inapplicabileil protocollo d'intesa del 26 luglio 2007, richiamato dall'art. 15 del c.c.n.l. che prevedeva un divieto di stipula di contratti di somministrazione in relazione ad alcune categorie di personale.