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DONAZIONE DI IMMOBILI IN ITALIA A RESIDENTE ESTERO: GLI OBBLIGHI TRIBUTARI

4 minuti, Redazione , 06/11/2019

Donazione di immobili in Italia a residente estero: gli obblighi tributari

Donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all'estero: chiarimenti su imposte di donazione, ipotecarie e catastali ed eventuale tassazione del reddito

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Se il donante è residente in Italia, come nella fattispecie in esame, l'imposta sulle donazioni (articolo 2 del Dlgs 346/1990 - TUSD) si applica a tutti gli atti liberali, compresi quelli che hanno ad oggetto beni non presenti nel territorio dello Stato, secondo la regola della "worldwide taxation", ovvero il soggetto residente in Italia deve scontare l'imposta per i redditi ovunque prodotti, mentre il soggetto non residente è chiamato a contribuire solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello stato.
Pertanto, nel caso di donazione di immobili, troveranno applicazione le norme contenute negli articoli 55 e seguenti del citato Testo Unico.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 4 novembre 2019 n. 464.

Il Quesito

L'istante, residente in Danimarca, ha chiesto chiarimenti in ordine agli obbligh itributari derivanti dall'eventuale donazione di beni immobili presenti nel territorio dello Stato Italiano, da parte dei genitori residenti in Italia, a suo favore in conto legittima e con dispensa di collazione da parte dei genitori.

In particolare, il dubbio riguarda le imposte di donazione, ipotecarie e catastali e la eventuale tassazione del reddito prodotto dagli immobili da scontare in Italia ed in Danimarca in virtù di quanto dispone il Testo Unico sulle successioni e donazioni ed il TUIR nonché la convenzione Italia Danimarca stipulata a Copenaghen il 10.03.1966 e ratificata in Italia con la legge n. 649 del 1968.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia

In merito all'imposta di donazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 49 del DL n. 262 del 2006, questa è determinata applicando le aliquote differenziate in funzione del grado di parentela esistente tra beneficiario e donante e tenendo conto delle relative franchigie, ovvero:

  1. a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%;
  2. a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
  3. a favore di altri soggetti: 8%.

L'atto di donazione dovrà scontare l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile e l'imposta catastale, nella misura dell'1% del valore dell'immobile.

Per le donazioni di beni immobili per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni "prima casa" le imposte ipotecaria e catastale saranno corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le agevolazioni prima casa, infatti, sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti all'estero se il donatario sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro e l'immobile è ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende oppure, nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto quindi all'Aire) e l'immobile ricevuto in donazione sia la "prima casa" posseduta dal donatario sul territorio italiano.

In questi casi, non è necessario spostare la residenza entro 18 mesi nel comune in cui è situato l'immobile (circolare 19/E del 2001).

Infine per quanto attiene alle imposte dirette, essendo il quesito formulato in maniera generica, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito ai principi applicabili per la tassazione dei soli redditi fondiariprodotti in Italia.

Al riguardo, il contribuente ha dichiarato di essere cittadino italiano, residente in Danimarca e iscritto all'AIRE. Pertanto nel presupposto che l'istante risulti anche fiscalmente residente in Danimarca, verranno applicate le previsioni recate dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca ratificata dalla legge 11 luglio 2002, n. 170.

In particolare, l'articolo 6 che reca la disciplina da applicare per la tassazione dei redditi degli immobili siti in Italia e di proprietà di un soggetto residente in Danimarca, stabilisce, al paragrafo 1, che "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (.) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato". In altri termini si stabilisce la tassazione concorrente sia nello Stato di residenza che in quello della fonte (Stato di ubicazione dell'immobile).

Tuttavia, le autorità fiscali della Danimarca sono tenute ad eliminare l'eventuale doppia imposizione sui redditi in questione con le modalità previste dall'articolo 24, paragrafo 3, della citata Convenzione contro le doppie imposizioni, ai sensi del quale "se un residente della Danimarca ritrae redditi (.) che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia".

In conclusione, l'istante, nel presupposto che non sia un soggetto fiscalmente residente in Italia, in relazione agli immobili situati in Italia che eventualmente acquisirà a seguito di donazione, sarà tenuto a corrispondere l'imposta sul reddito e a presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente, a meno che non ricada nella ipotesi in cui i redditi fondiari che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono di importo complessivo non superiore a 500 euro, in questo caso l'imposta non è dovuta (articolo 11, comma 2-bis, del TUIR) e sempreché non ricorrano le ipotesi in cui l'Irpef sia sostituita dall'imposta municipale propria (IMU).

Allegato

Interpello Agenzia delle Entrate del 04.11.2019 n. 464

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