Se un lavoratore frontaliere è residente in Francia ma lavora a Ventimiglia, è corretta l'applicazione delle ritenute IRPEF da parte del datore di lavoro italiano nella veste di sostituto d'imposta? La risposta al quesito è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 433 del 28 ottobre 2019 allegata a questo articolo.
In generale, sono considerati residenti in Italia coloro che alternativamente, per la maggior parte del periodo d'imposta:
- sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti (la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato),
- hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio
- hanno nel territorio dello Stato italiano la residenza
Lo status di residente fiscale implica l'esame delle possibili relazioni - sia personali che reali - intrattenute nel nostro Paese.
Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni firmato da Italia e Francia
- il concetto di residenza è quello definito dalla normativa degli Stati contraenti e, solo qualora un soggetto risulti residente in entrambi, ci sono altri criteri per dirimere il conflitto.
- i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.".
Nel caso di specie, l'istante per assumere lo status di frontaliere deve, pertanto, avere la propria abitazione in un dipartimento francese confinante con l'Italia e svolgere la propria attività lavorativa in una Regione confinante con la Francia.
Pertanto il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia deve essere assoggettato ad imposizione esclusiva in Francia e non è, pertanto, sottoposto a tassazione nel nostro Paese. I sostituti d'imposta, possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per la sua applicazione. Pertanto, il sostituto d'imposta, non essendo obbligato ad applicare il regime convenzionale, in caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni è tenuto ad operare le ritenute.
In ogni caso, il contribuente, per ottenere la restituzione delle ritenute subite, potrà inoltrare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta.