Come viene tassato un medico ortopedico che lavora a Milano con partita IVA ma che è residente in Svizzera ed è iscritto all'AIRE? Il quesito è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 429 del 25 ottobre 2019 allegato a questo articolo.
In generale per la residenza fiscale delle persone fisiche, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR in base al quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio
- hanno nel territorio dello Stato la residenza.
Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e vicerversa.
Nel caso di specie, l'Istante essendo iscritto all'AIRE dal 15 maggio 2019, non soddisfa il requisito formale della iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta di riferimento (cioè nell'anno solare 2019) ma dato che la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato continua a sussistere nei confronti dell'Istante una presunzione (relativa) di residenza in Italia. In particolare vige una presunzione legale relativa, che ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti. Pertanto
- se il contribuente non è in grado di dimostare l'effettiva residenza: continua ad essere assoggettato ad imposizione in Italia sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili.
- se il contribuente è in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: solo il reddito che lo stesso ritrae dall'attività professionale svolta in Italia sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese .
In ogni caso, se il contribuente effettivamente è residente nella Confederazione Elvetica esiste Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni in base al quale "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa". La disposizione è applicabile anche ai medici.
Pertanto, avendo dichiarato l'Istante di svolgere l'attività professionale esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, il reddito derivante da tale attività è soggetto a tassazione in Italia. Al riguardo, si ricorda che i compensi dallo stesso percepiti, se erogati da un sostituto d'imposta, debbono essere assoggetti alla ritenuta d'acconto, nella misura del 20%.
L'interpello termina chiarendo che l'eventuale doppia imposizione subita sui redditi in esame sarà eliminata attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente.