L’assegno di ricollocazione è una misura istituita dal Jobs act contro la disoccupazione ed entrato in vigore nel 2018 e consiste in un servizio di assistenza e tutoraggio per la ricerca di una nuova opportunità di lavoro per i disoccupati . Puo essere svolta dai Centri per l'impiego e Agenzie per il lavoro che, solo se la ricollocazione del lavoratore va a buon fine, ricevono l'assegno previsto. L'importo dell'assegno varia da 250 a 5.000 euro a seconda del grado di svantaggio attribuito al lavoratore (piu alto se il profilo è piu difficile da collocare) e del contratto che viene stipulato.
Dal 2019 , l'assegno di ricollocazione è riservato ai lavoratori in CIGS e ai beneficiari del Reddito di cittadinanza obbligati a stipulare il patto per il lavoro al Centro per l'impiego ( non piu ai lavoratori in NASPI) .Dovrebbe essere attribuito al disoccupato dopo 30 giorni dalla data di liquidazione del Rdc .
Già con delibera 17 del 17 ottobre scorso (modificata dalla successiva numero 23 del 12 dicembre), l'Anpal aveva precisato le modalità operative per la erogazione dell'assegno. Da segnalare in particolare il problema della incompatibilità dell'ADR con le altre misure di politica attiva per il lavoro di cui la persona disoccupata potrebbe essere già beneficiario ( Dote lavoro regionale o Garanzia Giovani ad esempio) . La delibera 17/2019, prevede che amministrazioni competenti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Anpal le eventuali misure di politica attiva in cui il disoccupato è già inserito .
Nella delibera 23 2019 inoltre è stata definita per le agenzie incaricate anche in assenza di assunzione l'erogazione di una "FEE" per il servizio amministrativo svolto pari a 106,50 euro.
Ora in attuazione di quelle delibere, è stato pubblicato l'avviso pubblico con le procedure operative da seguire, rivolto ai soggetti erogatori dei servizi di formazione e orientamento dei disoccupati ovvero :
- i centri per l'impiego (sedi operative) individuati dalle regioni
- i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (Agenzie per il lavoro);
- altri soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro a livello regionale.
Saranno a breve disponibili sul sito ANPAL anche apposite Faq di chiarimenti
Il servizio di assistenza dovrebbe avere una durata di 180 giorni a partire dalla data di svolgimento del primo appuntamento ma il lavoratore e l'agenzia incaricata possono decidere di prorogarlo per ulteriori 6 mesi .
Ricordiamo che il lavoratore che richiede l'assegno di ricollocazione è obbligato a partecipare alle attività concordate e ad accettare una offerta congrua di lavoro. In mancanza (cd. meccanismo di condizionalità) va incontro a sanzioni modulate sulla base della gravita delle violazioni .