In generale, la liquidazione dell'IVA di gruppo consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo.
L'Agenzia delle Entrate è recentemente tornata su questo tema con due interpelli.
In particolare, nella Risposta all'interpello 421/2019 è stato affrontato il caso di una holding che possiede e controlla società registrate ai fini IVA in Italia e altre non registrate. Ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può
- ricorrere alla liquidazione dell'IVA di gruppo per le società registrate ai fini IVA nel nostro Paese
- per le altre società che non aderirebbero alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo, richiedere a ciascuna di esse un atto di rinuncia all'adesione al regime dell'IVA di gruppo da conservare e produrre alle autorità fiscali.
Risposta positiva dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito anche come deve essere compilato il quadro VG. (L'interpello è allegato gratuitamente a questa notizia).
Nella Risposta all'interpello 449 del 30 ottobre 2019 è stato chiarito che nella determinazione del credito IVA annuale da indicare nel rigo VW33 non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.
Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento. In buona sostanza, nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.