Anche i consorzi di bonifica , come i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento dei contributi di malattia e maternità dei loro dipendenti all'INPS. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27344/19 del 24 ottobre 2019 in cui il consorzio di bonifica del Delta del Po' aveva fatto ricorso contro due sentenze di merito favorevoli alla richiesta dell'INPS.
L'ente sosteneva che "ai fini dell'applicazione della contribuzione previdenziale di maternità relativa ai propri dipendenti e della loro inclusione tra i destinatari dell'obbligo di versamento all'INPS della contribuzione per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzati e a capitale misto; la sentenza impugnata sia incorsa in errore per aver accolto la tesi dell'INPS basata sulla considerazione della sua natura di impresa appartenente ad ente pubblico, laddove l'esatta natura giuridica, emergente dal contesto normativo costituito dalla legge regionale veneta n. 12 del 2009 ed ancor prima dall'art. 59 del r.d. 215 del 1933, sarebbe quella di ente pubblico economico istituito per perseguire finalità pubblicistiche erogando servizi di utilità pubblica;" e affermava che invece "il Consorzio sarebbe estraneo alla previsione dell'art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 . anche in considerazione del fatto che in tale veste esso eroga direttamente ai propri dipendenti le prestazioni di malattia e maternità."
La cassazione nella sentenza afferma invece che " il riferimento alle "imprese dello Stato" - secondo un'interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - conduce a ritenere che all'elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo, posto che, l'espressione "imprese di Stato" che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico (cioè come volta ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un'attività economica, costituita dall'offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro) non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE
La cassazione prosegue quindi affermando che "i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, la cui attività, di natura imprenditoriale, va classificata come industriale o agricola a seconda dell'attività effettivamente esercitata, posto che, salvo diversa previsione di legge, è proprio l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore quella che consente classificazioni cui si ricolleghino effetti giuridici. Consegue che saranno assoggettati all’obbligo contributivo previsto dall’art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, da effettuare in favore dell’INPS.
Sul punto della erogazione diretta da parte del Consorzio di prestazioni di malattia e maternità I giudici specifcano che :
"Il regime legale della contribuzione non può essere alterato da statuizioni dell'autonomia privata. Tali debbono oggi ritenersi quelle contenute nei contratti collettivi, a differenza di quelle vigenti nel regime corporativo, soppresso dal d.l. 5 agosto 1943 n. 721 Pertanto, non vale ad escludere l'obbligazione contributiva oggetto di causa la previsione del c.c.n.l. 1° giugno 2005 agli artt. 95 e 100, c.c.n.l. applicato dal Consorzio ricorrente nei rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti."