Nel messaggio INPS n. 3883/2019 viene chiarito che la domanda giudiziale per prestazioni per invalidi civili in giudizio è proponibile all'Istituto anche nel caso la ordinaria domanda amministrativa sia risultata carente o inessata . L'istituto fa l'esempio della possibile mancanza del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” nel certificato medico introduttivo. In assenza di altre irregolarità duqneu l'istituto non puo rigettare tale domanda , nemmeno nel caso in cui il segno di spunta su questa condizione sia negativo.
Con il messaggio, che integra i precedenti sul tema nn. 4818/2015 e 968/2019, l'istituto si adegua alla giurisprudenza di Cassazione in merito (in particolare le recenti ordinanze nn. 24896/2019 e 25804/2019)
Secondo queste pronunce la domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento va considerata soddisfatta semplicemente se è avvenuta la presentazione della domanda di invalidità civile con certificazione medica delle infermità invalidanti allegata .
La liquidazione dell’indennità di accompagnamento puo quindi seguire direttamente il decreto di omologa emesso dal giudice, con le decorrenze indicate nel decreto stesso.