Divieto di compensazione dei crediti per i soggetti a cui sono stati notificati provvedimenti di cessazione della P.Iva o esclusione dalla banca dati VIES, le nuove limitazioni alla compensazione di crediti tributari sono previste dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il testo di conversione in legge del decreto è stato approvato dalla Camera e dal Senato, terminando così il suo iter parlamentare. Ora non resta che aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, l'articolo 2 del decreto in commento rientra tra le norme per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, e inserisce tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) all’articolo17 del dlgs 241/1997, in materia di compensazione dei crediti, prevedendo:
-
per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
- per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (banca dati VIES) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di queste restrizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.
I predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Per completezza si segnala che nella consulenza giuridica 20 del 29 novembre 2019 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Cessazione della partita IVA (Si rimanda alla lettura dell'articolo Cessazione della partita IVA: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate).