Cambiano gli importi degli acconti d'imposta per i contribuenti IVA, previsti due acconti ciascuno pari al 50%. In attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, annunciato gli scorsi giorni dal Direttore Generale, per il momento a fornire un interpretazione ci ha pensato Assosoftware, nel comunicato stampa di ieri 7 novembre 2019. In particolare è stato chiarito che:
- Perimetro di applicazione dell'acconto calcolato al 50%: Soggetti a cui si applicano gli ISA, compresi i forfetari, relativamente alle sole imposte IRPEF, IRES e IRAP (compresa l’imposta sostitutiva per il Regime Forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, es. Cedolare secca, IVAFE, IVIE).
- Effetti sulle dichiarazioni 2019 in corso: Nessun ricalcolo della I rata di acconto per i soggetti che hanno già versato o per quelli che aderendo alla proroga hanno rinviato i versamenti (tutti mantengono il calcolo della I rata al 40%). Nessuna modifica nella compilazione del modello redditi relativamente al Rigo RN62 (per Redditi PF) che manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%.
Come mai si è reso necessario questo chiarimento? Andiamo con ordine.
L’art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.
La norma in esame pertanto modifica la misura dei versamenti, rimodulandola in due rate di pari importo, ma non i termini che rimangono quelli ordinari previsti dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Per i soggetti interessati le rate saranno due di pari importo, ossia del 50 per cento ciascuna.
Poiché la misura entra immediatamente in vigore, la rata di novembre sarà inferiore a quella altrimenti dovuta a fronte del pagamento del 40 per cento effettuato a giugno, quindi subirà una riduzione di 10 punti percentuali.
Viene fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Pertanto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, ovvero l’unica rata nella misura del 90%.
In questo modo il governo si assicura un versamento aggiuntivo per il prossimo anno, dal momento che l'importo dell'acconto da versare quest'anno risulta complessivamente del 90 per cento, e quindi il saldo di giugno sarà più pesante.
- coloro che hanno già effettuato il versamento della prima rata, pari al 40%, dovranno versare entro il 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato), la seconda rata pari al 50%, per cui verserà di fatto in tutto il 90%;
- coloro che invece versano solo la seconda rata, entro il 2 dicembre dovranno versare il 90% (anziché il 100%).
Vediamo un esempio numerico per capire meglio.
Prendiamo il caso di un contribuente IRPEF soggetto agli ISA, che ha compilato il Modello redditi PF 2019 con un importo nel rigo RN34 “Differenza” del quadro RN, pari a 2.000,00 euro, secondo la vecchia disposizione avrebbe dovuto versare due acconti di cui:
- il primo (entro il 30 settembre 2019) pari a 800,00 euro (2.000 x 40%);
- il secondo (entro il 2 dicembre 2019) pari a 1200,00 euro (2.000 * 60%).