L'Inps ha pubblicato con il Messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019 nuove precisazioni in tema di contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale o in distacco sindacale , dopo la recente .circolare n. 129 del 4 ottobre 2019.
L'istituto ha specificato che per i citati lavoratori, ai fini dell’individuazione degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
"Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale di cui al paragrafo 2 della citata circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennitàa individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena. Quindi posto che , come precisato nella circolare del 4.10 le istruzioni si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa. I criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.
Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
Si fa riferimento, in particolare, sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto l’incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in argomento, per la parte che si colloca oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa inoltre che, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti iscritti alla Gestione pubblica, per quanto riguarda la valutazione della contribuzione aggiuntiva per le fattispecie da ultimo citate, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e si intendono confermate le modalità operative precedentemente comunicate dall’Istituto.
Per tali soggetti si evidenzia altresì che, qualora l’emolumento in argomento sia presente nell’ultimo giorno di servizio (valutabilità in quota A di pensione), nelle more dell’implementazione automatica della procedura “SIN”, lo stesso potrà essere inserito nell’ultimo miglio in aggiunta alla voce “Retribuzione fissa e continuativa”, non maggiorabile del 18% per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato; nelle ipotesi di riliquidazione della pensione è opportuno che le stesse informazioni siano inserite tramite un nuovo ultimo miglio.
Infine, si precisa che, in ogni caso, per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva, si rinvia integralmente al messaggio n. 4842 del 28 dicembre 2018, nonché alle istruzioni procedurali del messaggio n. 1804 del 9 maggio 2019.