La legge 104 del 1992 all'art. 33 comma 5 prevede il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente fino al terzo grado.
(Sulle agevolazioni e permessi previsti dalla legge 104 vedi l'approfondimento completo "Legge 104 tutte le regole per l'assistenza")
La Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema nella ordinanza 21670 2019 sul caso di una dipendente che era stata spostata da un ufficio ad un altro, ma senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva .
Alla lavoratrice è stata negata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello l' illegittimità del trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza; secondo i giudici di merito nelle norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va letto sempre in relazione al trasferimento vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".
I giudici di Cassazione invece hanno ribaltato la decisione affermando che per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi" .